1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 42, 43 e 44 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio del collegio regionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dell'interessato.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione è facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire. Nei casi di sospensione o di radiazione di ufficio l'audizione dell'interessato è facoltativa.